Il Consorzio
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ll Consorzio di Bonifica della Gallura è un Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/02/33 n°215, dell'art. 862 del Codice Civile e della L.R. n. 6/2008 n° 21.Il Consorzio è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 219 nel 1994. Gli organi del Consorzio sono: L'assemblea dei Consorziati, Il consiglio dei Delegati, Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti. I Consorziati sono i proprietari dei terreni e fabbricati situati nel comprensorio di bonifica e traquesti, coloro in regola con i versamenti hanno il diritto al voto. I fini istituzionali del Consorzio consistono salvo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 8 dell'art. 46 della L.R. 6/2008, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed all'art. 6 della medesima legge, ed inoltre nel compimento degli adempimenti di natura consultiva e propositiva disposti dalla citata L.R. 6/2008. Il Consorzio di Bonifica è interessato al corretto utilizzo della risorsa idrica ed al recupero della stessa attraverso la progettazione di nuove opere di presa e di riutilizzo del refluo, utili a migliorare il servizio irriguo a favore dell'agricoltura e dei diversi comparti ad essa collegati, industria, turismo e potabile. La spesa per la manutenzione, esercizio e custodia delle opere di bonifica e, in generale, per il funzionamento dei consorzi, è sostenuta dai consorziati. La spesa per l'esecuzione delle opere di bonifica è di norma sostenuta dallo Stato e dalla Regione. Attraverso il Piano di bonifica e di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Attraverso il Piano di Classifica, il Consorzio determina la contribuenza consortile, individuando e quantificando il beneficio che gli immobili (terreni e fabbricati) traggono dall'attività consorziale.
Area Consortile (in verde)


LE FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA Art. 2 della L.R. 6/2008

1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:
a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
b) l’attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
c) la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all’articolo 4 e previa autorizzazione dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica. 3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l’utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.


Più in particolare gli obbiettivi che si perseguono sono così riassunti:
Razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica disponibile
Ricerca di ulteriori risorse idriche
Sviluppo dell'irrigazione e delle tecniche agronomiche
Tutela della qualità delle acque
Valorizzazione del territorio e salvaguardia dell'ambiente rurale

Nel perseguimento di tali obbiettivi l'operato del Consorzio è improntato secondo i criteri dello sviluppo sostenibile, in considerazione dell'importanza assunta dall'ambiente naturale nel processo di miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio di competenza.


LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
ll Consorzio di Bonifica ha assunto l'ulteriore ruolo di organo di controllo e difesa dell'ambiente, di strumento indispensabile per l'attuazione di programmi finalizzati alla conservazione, difesa e salvaguardia delle aeree agricole.
Le azioni per la tutela del territorio rurale e difesa dell'ambiente naturale si esplicano attraverso le azioni di:

Tutela del territorio agricolo mediante la salvaguardia delle aree agricole di qualità (caratterizzate da produzioni pregiate, terreni ad alta produttività e suscettività, investimenti fondiari, integrità del territorio agricolo), tutelando l'uso agricolo del suolo compatibilmente con le necessità di sviluppo degli altri settori.
Tutela dell'ambiente attraverso l'attuazione di interventi di tutela ambientale e paesaggistica in recepimento delle direttive regionali in materia e mediante interventi propri - sempre in linea con le direttive regionali - tesi a favorire la compatibilità tra agricoltura e tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Tutela del paesaggio agrario mediante interventi di ripristino del paesaggio che non contrastino però con la naturale evoluzione del sistema agricolo.

L.R. 6/2008 Art. 6
Spese per energia elettrica

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell’energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell’Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell’80 per cento delle spese sostenute.
2. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.
3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.