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Le informazioni sulla struttura organizzativa del Consorzio

Il Consorzio è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 219 nel 1994. Gli organi del Consorzio sono: L’assemblea dei Consorziati, Il consiglio dei Delegati, Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.


Competenze

(art. 26 L.R. n° 6/2008 – Art. 8 Statuto consortile)

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto. Esso resta in carica sino alla durata del Consiglio dei Delegati così come previsto dal comma 2° dell’art. 6 del vigente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio di Bonifica e cura l’attuazione degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio dei Delegati definendo le direttive generali circa le modalità e i tempi di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio dei Delegati. In tale ambito definisce gli obiettivi da conseguire e le priorità da attuare da parte dell’Amministrazione, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Al Consiglio di Amministrazione inoltre spetta:

  • deliberare sulla nomina dei rappresentanti del Consorzio presso enti o altre istituzioni, che ne prevedono la partecipazione per legge o per Statuto, cui deve essere data notizia all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;
  • riferire annualmente, attraverso apposita relazione al Consiglio dei Delegati, il quale dovrà procedere alla trasmissione all’Assessorato Regionale competente in materia di agricoltura nei modi previsti dal precedente art. 7, sull’andamento della gestione indicando gli obiettivi e le priorità da conseguire e i risultati raggiunti;
  • deliberare, su proposta del Direttore Generale, sulla quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali da destinare alle diverse finalità. Sempre su proposta del Direttore Generale, deliberare sull’assunzione, promozione, sui licenziamenti e sulle procedure disciplinari, nei modi stabiliti dalla Legge e dal C.C.N.L.;
  • deliberare gli schemi del bilancio di previsione e delle relative variazioni, comprese quelle di cui all’art. 43 del vigente Statuto, del conto consuntivo, dei regolamenti e del piano di organizzazione
  • del personale, del piano di classifica e degli ulteriori regolamenti disciplinanti l’attività dell’Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;
  • deliberare, su proposta del Direttore Generale, sui ruoli di contribuenza e relativo piano di riparto, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e sulla base del piano di classifica e dei bilanci;
  • deliberare, con provvedimento motivato e tenendo conto delle attitudini e della capacità professionale in base ai risultati conseguiti e al criterio di rotazione, su proposta del Direttore Generale, la definizione e attribuzione degli incarichi dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal Regolamento e dal Piano di organizzazione variabile;
  • deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati nelle ipotesi previste dal vigente Statuto;
  • deliberare, su proposta del Direttore Generale, l’elenco degli aventi diritto al voto;
  • deliberare l’assunzione di mutui garantiti;
  • deliberare sulla partecipazione ad enti e società e associazioni, con responsabilità limitata, esclusivamente qualora tali soggetti abbiano un oggetto sociale rientrante e compatibile con i fini istituzionali di cui all’art. 2 del vigente Statuto;
  • deliberare, su proposta del Direttore Generale, sulla promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
  • deliberare la proposta di ricorso all’esercizio provvisorio, da sottoporre al Consiglio;
  • deliberare la proposta di anticipazione di tesoreria da sottoporre al Consiglio dei delegati;
  • deliberare la proposta dell’utilizzo di somme a specifica destinazione da sottoporre al Consiglio dei delegati;
  • deliberare la proposta relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio dei delegati;
  • deliberare sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 8 del vigente Statuto.

A tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale del Consorzio con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico‐amministrativa, nonché almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli atti del Consiglio di Amministrazione assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 42 della L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale pertanto certifica la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento delle deliberazioni nell’ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Il Consiglio dei Delegati è composto da n° 21 membri eletti dall’Assemblea e resta in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 6/2008.


Competenze

 

(art. 21 L.R. n° 6/2008 – Artt. 6, 7 e 8 Statuto consortile)

Il Consiglio dei Delegati nella sua prima riunione, convocata ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 6/2008, elegge, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta, il Presidente del Consorzio. In ipotesi di parità risulta eletto il Consigliere più anziano. Nella stessa riunione il Consiglio elegge, sempre tra i suoi componenti, gli ulteriori quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Risultano eletti i quattro Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull’attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare. Adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Compete al Consiglio dei Delegati, nei limiti stabiliti dalla L.R. 6/2008, dal vigente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all’articolo 37, comma 1, della L.R. 6/2008 deliberare:

  • l’approvazione dello Statuto;
  • l’approvazione del programma di attività;
  • l’approvazione del piano di classifica, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • l’approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, comprese quelle di cui all’art. 43 dello Statuto, del Conto Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • l’approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché dell’eventuale pianta organica di cui al comma 2° dell’art. 34 della L.R. 6/2008;
  • l’approvazione dei regolamenti disciplinanti l’attività dell’Ente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati che deve essere deliberata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio;
  • sulla mozione di sfiducia al Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 10 del vigente Statuto;
  • sulla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione inerente alla gestione, gli obiettivi e le priorità da conseguire ed i risultati raggiunti da trasmettere all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;
  • il ricorso all’esercizio provvisorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • la richiesta di anticipazione di tesoreria, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • l’utilizzo delle somme a specifica destinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 6 del vigente Statuto.

A tutte le sedute del Consiglio dei Delegati partecipa il Direttore Generale del Consorzio.

Alle sedute del Consiglio dei Delegati convocate per l’approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, e del Conto Consuntivo deve partecipare, al fine della loro validità, il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, se richiesto, fornisce ogni necessario chiarimento in merito agli atti da approvare.

Gli atti del Consiglio dei Delegati assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 42 della L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale pertanto certifica la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dalla carica, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento delle deliberazioni nell’ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Competenze

 

(art. 28 L.R. n° 6/2008 – Art. 12 Statuto consortile)

Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L’Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all’integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale,

finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403bis,

2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:

  • esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
  • vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
  • esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
  • presenta annualmente all’Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell’attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all’articolo 8 della L.R. n° 6/2008;
  • riferisce tempestivamente, con apposita relazione, all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura della eventuale violazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’obbligo previsto dall’art. 42 comma 5 del presente Statuto;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Delegati.

Nell’ipotesi in cui il Collegio dei revisori o un singolo membro non adempia agli obblighi di partecipazione previsti dal presente Statuto o a quelli di cui al presente articolo, compromettendo in tal modo il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, il Presidente del Consorzio deve informarne senza indugio l’Assessore Regionale competente in materia di agricoltura affinché possa assumere le decisioni in merito che riterrà opportune e necessarie.

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